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ORDINANZA SINDACALE N° 19

 ORDINANZA SINDACALE N° 19 DEL 17/08/2020 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

 

                          COMUNE  DI  SELLIA

                        (Catanzaro)

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO N.  19

Oggetto: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus).

 

IL SINDACO

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  08 marzo  2020, recante “ , Recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n°61  dell’13 agosto 2020, “ Urgenti Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  “.

Visto altresì il Decreto del Ministero della Salute del 16/08/2020;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica,  particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale

O R D I N A

 

 per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino a tutto il 7 settembre 2020, ovvero a data antecedente qualora la curva dei contagi dovesse ritornare ad un livello compatibile con un rischio basso di trasmissibilità del contagio:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, destinati all’intrattenimento ( con particolare a quello serale e notturno), nei lidi balneari;

2. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate. 4. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

4. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 5. Restano vigenti ed efficaci le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate. 8. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa sino all’adozione di una nuova Ordinanza di modifica, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

6. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

SI INTEGRA INOLTRE LA DISPOSIZIONE GOVERNATIVA CHE ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

 b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

2 Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data dell’17 AGOSTO 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 7 SETTEMBRE 2020.

•              che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente;

•              la trasmissione della presente ordinanza a:

1)            Prefettura di  CATANZARO;

2)            Regione Calabria;

3)            Provincia di  CATANZARO;

4)            Azienda Sanitaria Provinciale di CATANZARO;

5)            Dirigenza degli Istituti scolastici operanti sul territorio comunale;

6)            Polizia Locale;

7)            Carabinieri;

AVVERTE CHE

•          la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

•          l’eventuale incauta inosservanza alla presente Ordinanza che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di legge;

 Al fine permettere un controllo maggiore del territorio, l’Amministrazione si avvarrà dell’Impianto di Video sorveglianza in uso compreso lettore di targa.

INFORMA

•          che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Sellia lì  17/08/2020

Il Sindaco

Dott. Davide Zicchinella 

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