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OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - Applicazione art.3, comma 16, della Legge 15/07/2009 n.94

 

  

Oggetto: Occupazione suolo pubblico. Applicazione art.3, comma 16, della Legge 15/07/2009 n.94

 

IL SINDACO

 

Premesso che

 • è intendimento di questa Amministrazione garantire la massima fruizione degli spazi pubblici attraverso lo strumento della tutela del patrimonio pubblico, in special modo quello artistico, storico, monumentale ed ambientale, quale testimonianza della storia cittadina che coinvolge il sentimento d’identità della comunità;

• il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte dei titolari di esercizi commerciali, oggetto di persistenti segnalazioni da parte dei cittadini che necessita di un indirizzo valutativo generale dell’equilibrio tra l’interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da una parte, e l’interesse pubblico di tutela del patrimonio e del decoro urbano, dall’altra;

• occorre contrastare e perseguire tale fenomeno con azioni rivolte al rispetto ed alle esigenze del patrimonio pubblico nonché alla piena fruibilità dello stesso;

-che la concessione di aree pubbliche non può diventare un espediente per la sottrazione di spazi pubblici alla collettività  ma, anzi, sia d’integrazione alle aziende commerciali per incremento  occupazionale e per la fornitura di servizi a turisti e residenti.

• per la tutela ed il perseguimento di tale obiettivo si deve ricorrere a disposizioni normative che, in tali casi, trovano adeguata applicazione, quali l’art.20 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 159,00 ad euro 639,00

 e l’art.3 comma 16 e 18 della Legge 15/07/2009 n.942  Comma 16 “  Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità  per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.”   Comma  18 “ Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento e' trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 “.

• tale potere è supportato dalla sentenza della Corte Costituzione 7/4/2011 n.1 15, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità della norma collegata all’art.54, comma 4, del D.Lgs.267/00 nella parte in cui consentiva al Sindaco di adottare ‘ordinanze sindacali di ordinaria amministrazione” senza la predeterminazione di contenuto e modalità, con conseguente  Palazzo Municipale - Sellia -Tel. 0961/483049  Fax 0961/483900  Codice Fiscale e Partita IVA 00311650790  violazione del principio di legalità sostanziale.

Nel caso delle ‘ordinanze sindacali di straordinaria amministrazione”, invece, l’urgenza del provvedere giustifica la deroga al suddetto principio di legalità; ne consegue che è conforme alla Costituzione la previsione normativa attributiva di un potere sindacale ordinario che contenga sia il fine pubblico da raggiungere sia il contenuto e la modalità di esercizio del potere;

 

 

 

 

 

 

il Consiglio di Stato ha confermato, di recente, con le sentenze n.0161 1/2015 e n.01622/2015, la legittimità dell’applicazione dell’art.3, comma 16, della Legge 15/07/2009 n.94 nel caso di svolgimento delle attività commerciali in maniera non conforme alle regole che disciplinano l’uso del territorio cittadino.

 Visti  l’art.20 del D.Lgs.30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni;

 Visti  l’art.3, comma 16, e 18 della Legge 15/07/2009 n.94;  

 Visto il Regolamento Comunale in materia di occupazione suolo pubblico, approvato con la   

           deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.1994;

Visto  il D.Lgs.267/2000;

 

ORDINA

 

Che i Dirigenti dei competenti Uffici Comunali, nei casi di occupazione di suolo pubblico abusiva, effettuata ai fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio comunale, applichino le disposizioni previste all’art.20 del Codice della Strada ed all’art.3, comma 16 e 18, della Legge 94/2009 e adottino i provvedimenti consequenziali;

Che il provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale sia immediatamente esecutivo;

Che nel caso di recidiva, quando il trasgressore è sanzionato per due volte nell’arco dell’anno solare, oltre all’applicazione delle suddette sanzioni, maggiorate progressivamente, non sia concessa, per i due anni successivi alla data di accertamento della seconda violazione, alcuna autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

Che per le occupazioni di suolo pubblico, effettuate per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio comunale, eccedenti lo spazio autorizzato o, comunque, difformi dalle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, trovino applicazione le sanzioni previste nel vigente Regolamento Comunale Suolo Pubblico, approvato con delibera di Consiglio Comunale  n. 30 del 30.06.1994;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di esecutività.

 

Dalla Residenza Municipale 24.06.2019

 

 

 

IL SINDACO

Dott. Davide Zicchinella   

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