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Il Comune Informa

ORDINANZA CANI SU SUOLO PUBBLICO

 ORDINANZA N° 12 RELATIVA A  DIVIETO CIRCOLAZIONE CANI NON CUSTODITI

 

C O M U N E    di   S E L L I A

 

( Provincia di CATANZARO )

 

88050- Via G. Marconi, 42                                                     tel. 0961/483049 fax 0961/483900

www.comune.sellia.cz.it             protocollosellia@asmepec.it      amministrativo@comune.sellia.cz.it

 

 

 UFFICIO DEL SINDACO

 

ORDINANZA n° 12  DEL 29/05/2022

 

RAVVISATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l’ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani oltre che residui alimentari su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e il decoro dell’ambiente urbano;

DATO ATTO    che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciati dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall’altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

SI RITIENE  doveroso richiamare l’attenzione sulle sanzioni penali che investono chi maltratta gli animali o peggio procede al loro avvelenamento mediante bocconi avvelenati, pratica aberrante e da condannare sia sotto l’aspetto morale che penale;

CHE si ritiene inoltre vietare il ricovero di cani in case o locali abbandonati

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e per talune razze anche di museruola, con l’obbligo per i proprietari di procedere alla raccolta delle deiezioni;

CONSIDERATO che i proprietari dei cani devono dotare gli stessi di appositi microchip per una corretta identificazione oltre che permettere di visionare immediatamente  la scheda sanitaria dell’animale;

VISTA la  LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 41. Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali. (BUR n. 44 del 14 maggio 1990). 

VISTO il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

VISTA la legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO il decreto Lgs.vo n. 285/1992 recante il testo “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute Turco del 12.12.2006 “Tutela dell’incolumità pubblica dell’aggressione di cani” pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13.01.2007;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 Agosto 2008 “ Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina”;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

 

O R D I N A

 

  1. E’ FATTO assoluto divieto nell’intero Centro Abitato, al fine garantire il mantenimento dell’igiene pubblica ed il decoro dell’ambiente urbano, abbandonare o buttare residui di cibo o cibo per alimentazione dei cani e gatti  su suolo pubblico o aperto al pubblico o su suolo privato non opportunamente recintato o chiuso;
  2. FAR circolare cani lasciando le deiezioni dei propri animali su suolo pubblico;
  3. CIRCOLARE con cani non muniti di guinzaglio al fine tutelare l’incolumità pubblica;
  4. E’ ASSOLUTAMENTE vietato ricoverare cani in case  o locali abbandonati o androni di palazzi.
  5. E’ ALTRESI’ ordinato dotare di microchip i propri cani e registrarli presso l’anagrafe canina;

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del T.U. EE.LL. il quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 :

 

Infrazioni riscontrabili

Contestazione Importo sanzione Assenza di paletta igienica, mancato raccoglimento delle deiezioni anche in presenza di paletta igienica

Violazione art.2, comma 4 O. M. 03.03.2009

€ 100,00

• Cane lasciato libero, senza custodia; • Cane impegnativo condotto da persone inesperte; • Assenza di museruola ove prevista; • Cane senza guinzaglio o con guinzaglio superiore a m. 1.50

Violazione art. 672 c.p. , Violazione art, 1 O.M. 03.03.2009

€ 100,00

Mancata iscrizione all’anagrafe canina e/o assenza microchip

 Violazione  LEGGE REGIONALE  5 maggio 1990,  n. 41

 Per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe canina, la sanzione è di €. 79,00.

 Si Avverte inoltre che è stata fatta richiesta all’ASP di Catanzaro per avere contezza del numero di cani muniti di microchip ed il nominativo dei cittadini intestatari, al fine poter procedere speditamente con le sanzioni previste dal Codice Penale, rimarcando inoltre che perdurando situazioni emergenziali

Avverso le Ordinanze - ingiunzioni gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.

 L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza - Ingiunzione notificata.

In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981.

 DISPONE CHE La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Sellia all’indirizzo www.comune.sellia.cz.it.

La presente viene trasmessa al Comando Carabinieri Simeri Crichi, Carabinieri Forestali di Taverna, ASP 7 di Cz.

Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

 

 

 

 

IL  SINDACO

 

F.to Davide Zicchinella

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