Albo Pretorio on line

 

Fatturazione Elettronica 

  

Prevenzione Oncologica Gratuita (Screening)  

https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/

 Piano Strutturale Comunale Definitivo

Mysir

 Calendari e Prenotazioni

PEC

Gli indirizzi PEC del Comune

Presentazione Istanze Online

Piano di Emergenza

SUAP

Con tale link si assolve all’obbligo di pubblicazione della nuova modulistica edilizia unificata e standardizzata

Modelli Unificati per l'Edilizia

 

PNRR

BENVENUTI NEL SITO DEL COMUNE DI SELLIA

Panorama di Sellia

 

Il Comune Informa

ORDINANZA N° 73 EMERGENZA COVID-19

 ORDINANZA REGIONE CALABRIA N° 73  - EMERGENZA COVID - 19 

 1

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 73 del 15 ottobre 2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. disposizioni regionali conseguenti all’entrata in vigore del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 e del DPCM 13 ottobre 2020. Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020), previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. Dott. Antonio Belcastro (f.to digitalmente)
2
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; VISTI i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020; VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare le Ordinanze n. 68/2020, n. 65/2020, n. 59/2020 e n. 55/2020;
3
VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020; VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020; VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020; VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;
CONSIDERATO che
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.253 del 13 ottobre 2020, ha fissato nuove disposizioni per l’emergenza, in sostituzione di quelle previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, fino a tutto il 13 novembre 2020;
-l’art. 5 comma 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 aveva comunque previsto, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che fino al 15 ottobre 2020, continuassero ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222, del 7 settembre 2020, nonché le ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020;
-l’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020, pubblicata nella G.U. Serie Generale, n. 249 del 08 ottobre 2020, ha disposto specifiche limitazioni per le persone che intendano fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
-l’andamento epidemiologico regionale, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un trend in crescita in tutti i territori provinciali che, nella settimana 5-11 ottobre 2020 ha raggiunto un valore di 11,71 nuovi casi confermati per 100.000 abitanti;
-il report di monitoraggio settimanale del periodo 5-11 ottobre 2020 ha fatto rilevare un numero di focolai attivi in leggero aumento e l’indice medio a 14 giorni di Rt di poco inferiore a 1;
-sebbene i dati epidemiologici regionali non forniscano, al momento, particolari segnali di allerta, è necessario rafforzare fortemente le misure di prevenzione alla luce del trend nazionale e internazionale dei contagi osservato;
-le Ordinanze regionali per l’emergenza COVID-19 vigenti, hanno disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali,
-le misure devono essere riallineate in base a quanto fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 e nelle disposizioni ad esso correlate;
RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per
4
l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 – a modifica delle misure già fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti –fino a tutto il 13 novembre 2020:
-disporre l’obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono, altresì, esentati dall’obbligo: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività̀ sportiva; 2) i bambini di età̀ inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché́ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità̀; 4) i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande; 5) gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto. -dare atto che possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; -confermare il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; -disporre la ridefinizione dei criteri temporali d’isolamento dei casi confermati e di quarantena dei contatti, in linea con quanto fissato nelle ultime circolari ministeriali, per come riportato in allegato 1 al presente provvedimento per diventarne parte integrante e sostanziale; -dare attuazione in tutto il territorio regionale a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, ribadendo che: a) sia consentita la presenza di pubblico per manifestazioni sportive - degli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali; b) siano vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale; c) restino sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, come già previsto dall’Ordinanza n. 61/2020 e, l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili), debba ritenersi parimenti interdetta;
5
d) siano vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto e che le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possano svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni private, debba essere comunque fortemente raccomandato, di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei; e) siano applicate le disposizioni previste nelle Ordinanze n. 63/2020 e 65/2020 nell’ambito dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, attuando anche gli indirizzi operativi riportati in allegato 2 al presente provvedimento per diventarne parte integrante e sostanziale; f) siano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, secondo quanto previsto dall’art. 1 camma 6 lettera s) del DPCM; g) siano aggiornate le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, in allegato A all’Ordinanza n. 55/2020, come integrata dalle Ordinanze n. 58/2020 e n. 59/2020, alla luce dell’allegato 9 del DPCM, che ha recepito il documento della Conferenza delle Regioni n. 20/178/CR05a/COV19 dell’8 ottobre 2020; h) sia stabilito che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possano essere consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; presso le attività commerciali al dettaglio sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e siano rispettate le prescrizioni in allegati 10 e 11 al DPCM 13 ottobre 2020; -confermare: i) l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per come stabilito nelle Ordinanze n. 49/2020, n. 51/2020, n. 59/2020 e n. 60/2020; l) il divieto d’ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, perché risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante; -integrare le disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 65/2020 circa i divieti e le limitazioni inerenti gli spostamenti delle persone fisiche che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale, con le disposizioni previste nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020 in combinato disposto con quanto previsto agli articoli 4,5 e 6 e in allegato 20 del DPCM 13 ottobre 2020; -prevedere pertanto, che alle persone fisiche che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, meglio specificate in elenco C dell’allegato 20 al DPCM 13 ottobre 2020, si applichino le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: - obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; - obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente; - dare atto che, in attesa di sottoporsi al test presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di riferimento, le persone fisiche debbano essere sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora; - dare atto, altresì, che ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 0031400-29/09/2020-DGPRE-DGPRE-P, debba essere consentito l’uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo
6
per intercettare casi d’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di numerose persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro) e allo screening di cui alla lettera D dell’allegato B all’Ordinanza n. 55/2020 e alle relative procedure in allegato 1 all’Ordinanza n. 59/2020, ferma restando la necessità di confermare gli eventuali risultati positivi mediante un tampone molecolare; -dare atto inoltre che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; DATO ATTO che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto si applicano le disposizioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 e le altre misure previste nei relativi allegati, oltre che quanto previsto nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate; DATO ATTO altresì che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate; VISTA la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 10 ottobre 2020;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.253 del 13 ottobre 2020;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l’intero territorio regionale;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
7
ORDINA
per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 13 novembre 2020:
1. È disposto l’obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono, altresì, esentati dall’obbligo:
-i soggetti che stanno svolgendo attività̀ sportiva;
-i bambini di età̀ inferiore ai sei anni;
-i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché́ coloro che per -interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità̀;
-i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande;
-gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 2. È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è raccomandato fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi 3. È disposta la ridefinizione dei criteri temporali d’isolamento dei casi confermati e di quarantena dei contatti, in linea con quanto fissato nelle ultime circolari ministeriali, per come riportato in allegato 1 al presente provvedimento, per diventarne parte integrante e sostanziale. 4. Si dà attuazione in tutto il territorio regionale a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 ribadendo che: a) è consentita la presenza di pubblico per manifestazioni sportive - degli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali; b) sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale; c) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, come già previsto dall’Ordinanza n. 61/2020; l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) deve ritenersi parimenti interdetta; d) sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto e che le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possano svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni private, deve essere comunque fortemente raccomandato, di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei; e) si applicano le disposizioni previste nelle Ordinanze n. 63/2020 e 65/2020 nell’ambito dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, attuando anche gli indirizzi
8
operativi riportati in allegato 2 al presente provvedimento, per diventarne parte integrante e sostanziale; f) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, secondo quanto previsto dall’art. 1 camma 6 lettera s) del DPCM del 13 ottobre 2020; g) sono aggiornate le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, in allegato A all’Ordinanza n. 55/2020, come integrata dalle Ordinanze n. 58/2020 e n. 59/2020, alla luce dell’allegato 9 del DPCM, che ha recepito il documento della Conferenza delle Regioni n. 20/178/CR05a/COV19 dell’8 ottobre 2020; h) si stabilisce che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo; la ristorazione con asporto è consentita con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Presso le attività commerciali al dettaglio deve essere assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e siano rispettate le prescrizioni in allegati 10 e 11 del DPCM del 13 ottobre 2020. 5. Sono confermati: - l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per come stabilito nelle Ordinanze n. 49/2020, n. 51/2020, n. 59/2020 e n. 60/2020; - il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante. 6. Si dispone, la modifica di quanto fissato nell’Ordinanza n. 65/2020, circa i divieti e le limitazioni inerenti gli spostamenti per l’ingresso o rientro nel territorio regionale, secondo quanto previsto nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020 in combinato disposto con quanto previsto agli articoli 4,5 e 6 ed allegato 20 del DPCM, prevedendo, pertanto che alle persone fisiche che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, meglio specificate in elenco C dell’allegato 20 al DPCM 13 ottobre 2020, si applichino le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: - obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione, di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; - obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. In attesa di sottoporsi al test presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di riferimento, le persone fisiche sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 7. È consentito, ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 0031400-29/09/2020-DGPRE-DGPRE-P, l’uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per intercettare casi d’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di gruppi numerosi di persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro), allo screening di cui alla lettera D dell’allegato B all’Ordinanza n. 55/2020 e alle relative procedure in allegato 1 all’Ordinanza n. 59/2020, ferma restando la necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare. 8. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da €
9
400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 9. Si dà atto altresì che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 e le ulteriori misure previste nei relativi allegati, nonché le Ordinanze previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate 10. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate. 11. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 12. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 13. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi, all’UPI, all’USR. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Vice Presidente Dott. Antonino Spirlì (F.to digitalmente)
indietro

Elenco bandi

Nascondi bandi scaduti
BANDI IN PRIMO PIANO

Comune di Sellia

P. IVA 00311650790

Dichiarazione di accessibilità

Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome

I cookie aiutano a fornire servizi di qualità. Navigando su questo sito accetti il loro utilizzo.     Informazioni

HTML 4.01 Strict Valid CSS
Pagina caricata in : 0.172 secondi
Powered by Asmenet Calabria