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Il Comune Informa

COVID-19 ORDINANZA 17-1

 ORDINANZA  N° 17-1  EMERGENZA  COVID-19  A  partire da giorno 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020

 C O M U N E    di   S E L L I A

( Provincia di CATANZARO )

88050- Via G. Marconi, 42                                                        tel. 0961/483049 fax 0961/483900

www.comune.sellia.cz.it             protocollosellia@asmepec.it       elettorale.sellia@alice.it

  ORDINANZA   SINDACALE  N. 17/ 2020

 

Oggetto: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus).

 

IL SINDACO

 

A  partire da giorno 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020

 

 

·         le proprie precedenti ordinanze n.   9 del 16 marzo 2020 e n. 10 del 20 marzo 2020 e n: 14 del 16  aprile 2020 sono revocate;

·         l’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali autorizzati, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, non subisce limitazioni, attenendosi alle disposizioni normative vigenti;

·         sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; sono considerati necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

·         è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in altra regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza;

·         coloro i quali rientrano da altre regioni dovranno attenersi agli obblighi previsti dalle disposizioni regionali vigenti, manifestando preventivamente la volontà, almeno 48 ore prima, attraverso la pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it;

·         i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

·         è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

·         è consentito svolgere individualmente attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

·         sono consentiti, nel rispetto esclusivo della presente ordinanza in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con contingentamento degli ingressi uno per volta e il divieto di consumare i prodotti all’interno e all’esterno dei locali;

·         inoltre è consentita, giusta ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n° 37 del 29 aprile 2020 la ripresa delle attività di bar, rosticcerie, ristoranti, con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto, nel rispetto delle distanze minime di anti-contagio previste nell’Ordinanza di cui sopra, con l’accortezza a cura dei gestori di munire il locale di tutti i dispositivi previsti.

·         il cimitero comunale è riaperto  con accessi contingentati , nel rispetto delle norme di sicurezza previsti nella propria ordinanza sindacale n° 16 c.m.;

·         le strutture sportive e i parco-giochi  sono aperti al pubblico nel rispetto del DPCM in vigore, evitando assembramenti;

·         è consentito effettuare la spesa all’interno dell’esercizio commerciale esclusivamente ad un solo componente per nucleo familiare; resta a carico dell’esercente l’obbligo di contingentare e regolare gli ingressi, mantenendo il rispetto delle distanze di sicurezza;

·         è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi  accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni;

·         l’accesso al pubblico presso gli uffici comunali sarà quotidianamente contingentato ed avverrà, preferibilmente, previa richiesta di appuntamento via telefono o e-mail;

 

INVITA

 

·         Gli esercizi commerciali autorizzati all’osservanza rigorosa delle sotto indicate misure:

·         Mantenimento in tutte le attività del distanziamento interpersonale;

·         Garanzia di pulizia ed igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;

·         Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;

·         Ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere e sistemi di pagamento;

·         Utilizzo di mascherine e/o altri dispositivi di protezione personale nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;

·         Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;

·         Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità   l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili;

·         Informazioni ben visibili per garantire il distanziamento dei clienti in attesa.

 

DISPONE

 

La presente viene trasmessa al Corpo Polizia Locale, al Comando Carabinieri Simeri Crichi, al Prefetto di Catanzaro;

 Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

 

Il Sindaco

Sellia lì 04/05/2020                                                                                  Dott. Davide Zicchinella

 

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