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ORDINANZA PULIZIA TERRENI

 Pulizia di terreni, cortili e giardini da vegetazione incolta e profilatura di siepi e taglio di rami che si protendono sul suolo pubblico, per motivi di circolazione stradale, incolumità pubblica, sicurezza urbana e di igiene e sanità

 Ordinanza n° 7      del 19 giugno 2019

 

UFFICIO DEL SINDACO

– Pulizia di terreni, cortili e giardini da vegetazione incolta e profilatura di siepi e taglio di rami che si protendono sul suolo pubblico, per motivi di circolazione stradale, incolumità pubblica, sicurezza urbana e di igiene e sanità.

 

Premesso:

·        Che l’abbandono e l’incuria da parte dei proprietari di alcuni appezzamenti di terreno e di aree private siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni oltre a costituire l’habitat ideale di insetti nocivi e molesti, di parassiti vari ed animali di ogni genere

·        Rilevato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell’incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

·        Considerato che si ritiene necessario mantenere costantemente pulite e curate tutte le aree ricadenti all’interno del territorio comunale, in particolare quelle all’interno dei centri abitati (terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili);

·        Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione e di rimozione delle possibili cause di pericolo, sia per la salute pubblica che di innesco incendi;

·        Vista la Direttiva n°2000/29/CE del Consiglio Europeo, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità, ed il D.lgs. 19 agosto 2005 n°2014, recante “Attuazione della Direttiva n°2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” che impongono l’adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti in agricoltura ed all’ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

Richiamato il D.lgs. 285/1992 s.m.i.;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 267/200;

ORDINA

CHE tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno effettuare i relativi interventi di pulizia entro e non oltre il  06 luglio 2019 ed entro e non oltre il 01 giugno per tutti gli anni successivi, mantenendo fino a tutto il 15 ottobre di ogni anno condizioni tali da non accrescere il pericolo per l’incolumità, l’igiene pubblica ed il pericolo d’incendio, procedendo a:

1.    Taglio della vegetazione incolta e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private poste all’interno dei centri abitati e delle aree limitrofe;

2.    Regolazione delle siepi, taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono sul suolo pubblico, nonché la rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private confinanti con le strade, le piazze, i viali, le aree pubbliche nonché estirpo dell’erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza;

3.    Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

4.    Paglia, sfalci e potature, ripuliture in loco ed altro materiale agricolo, vegetale e forestale non pericoloso proveniente dalla manutenzione degli orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole dovranno essere gestiti mediante processi e metodi che non danneggino l’ambiente, ne mettano in pericolo la salute pubblica.

Si avvertono i proprietari interessati che:

·       Gli interventi di pulizia dei fondi dovranno essere effettuati entro il 06 luglio 2019 ed entro il 01 giugno per tutti gli anni successivi provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a cura e spese degli interessati e contestualmente alla realizzazione degli interventi;

·       Le condizioni di pulizia dei suddetti fondi dovrà essere mantenuta a tutto il 15 ottobre di ogni anno provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a cura e spese degli interessati e contestualmente alla realizzazione degli interventi;

·       Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l’ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada ai sensi del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. e art. 21 del D.P.R. n°495/1992 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori che ne comportino l’ingombro; se del caso prima dell’esecuzione dei lavori, dovranno essere concordati con l’Ufficio Tecnico competente i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

DIFFIDA

Chiunque ad ottemperare alla pulizia dei terreni entro il 06 luglio 2019 ed entro il 01 giugno per tutti gli anni successivi e di mantenere fino a tutto il 15 ottobre di ogni anno condizioni tali da non determinare il pericolo per l’incolumità, l’igiene pubblica ed il pericolo d’incendio.

INFORMA

Che non verranno dati ulteriori avvisi agli eventuali trasgressori ed alla scadenza sopra indicata questa Amministrazione Comunale si farà carico dei lavori di pulizia necessari con successivo addebito delle spese a carico degli inadempienti e che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese sostenute da questa Amministrazione.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato e nella fattispecie:

·       Nel caso della mancata manutenzione delle siepi ed il mancato taglio dei rami delle piante situate nelle aree interessanti fronti stradali di pubblico transito ed, altresì, della mancata rimozione di alberi e ramaglie caduti sul piano stradale sarà elevata una sanzione da € 169,00 ad € 679,00, determinata ai sensi dell’art.29 commi 1-2-3-4 del codice della strada. La misura di questa sanzione amministrativa pecuniaria è aggiornata ogni 2 anni in applicazione del D.lgs. n°285/1992 s.m.i.;

·       Per la mancata pulizia delle aree sarà elevata una sanzione pecunaria amministrativa, prevista dall’art.7-bis della Legge 267/2000, di importo da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con un’oblazione pari al doppio del minimo, così come integrato dal D.L. n°50/2003 convertito con Legge n°116/2003.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Sellia per 15 giorni consecutivi e che copia della stessa venga trasmessa per il seguito di competenza:

·        All’Ufficio Messi del Comune di Sellia per dare massima pubblicità a tutti i Cittadini facendo ricorso a vari mezzi di diffusione;

·        Alla Prefettura di Catanzaro;

·        Al Comando Stazione Carabinieri di Simeri Crichi;

·        Al Comando Provinciale Carabinieri Forestali.

AVVERTE

Che ai sensi dell’art.3 quarto comma delle Legge n°241/1990 e s.m.i. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dall’emanazione del provvedimento stesso, ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, entro 120 giorni dallo stesso termine, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

IL SINDACO

Dott. Davide Zicchinella

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