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Il Comune Informa
PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO.
Dott. Domenico Sgro
C O M U N E di S E L L I A
( Provincia di CATANZARO )
88050- Via G. Marconi, 42 tel. 0961/483049 fax 0961/483900
www.comune.sellia.cz.it protocollosellia@asmepec.it elettorale.sellia@alice.it
UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza n°__11_
OGGETTO: Provvedimenti per la lotta obbligatoria alla infestazione da
processionaria del pino.
IL SINDACO
Preso atto che ai sensi del D. M. del 30 Ottobre 2007 è obbligatoria la lotta alla Processionaria del Pino (Traumatocampa (Thaumetopoea) Pityocampa) da parte dei detentori di piante di Pinus Pinea, Pinus Nigra, PinusSylvestris, PinusPinaster, di cedri e delle conifere in genere;
Considerato che la presenza delle forme larvali (bruchi) di tale lepidottero può essere causa di gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle mucose e alle prime vie respiratorie) sia tramite il contatto fisico sia tramite i peli urticanti (presenti sul corpo delle larve e nei nidi infestanti le piante) che possono essere trasportati dalle correnti d'aria;
Preso atto che è necessario provvedere all'emissione di specifica ordinanza di profilassi a tutela della salute pubblica;
Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;
Viste le disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale della Calabria;
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;
Visto l’art. 50 e 54del D.lgs.267 del 18.08.2000 e successivi;
Visto il D. M. del 30.10.2007;
ORDINA
Ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di terreni privati e pubblici, in particolare le aree adiacenti la strada Provinciale, nei quali siano presenti le piante di cui in premessa:
Di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino;
Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, si dovrà intervenire immediatamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali (tuta, guanti, mascherine ed occhiali protettivi) indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, e segnalando con opportuna cartellonistica la presenza delle larve nella zona soggiacente le chiome infestate;
Per la disinfestazione si potrà procedere secondo le seguenti modalità: in inverno e/o inizio primavera, quando le larve dell'insetto munite di peli urticanti si trovano nei nidi, effettuare il taglio e la bruciatura dei nidi;
In estate è consigliabile l'asportazione dei vecchi nidi vuoti contenenti peli urticanti; in autunno quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, i prenidi devono essere asportati e bruciati e le piante infestate possono essere trattate con bioinsetticidi a base di Bacillusthurigiensisvar Kurstaki oppure possono essere effettuati trattamenti con i prodotti a base di regolatori di crescita (IGR) dopo aver effettuato un opportuno monitoraggio per stabilire se l'insetto si trovi in uno stadio sensibile a questo tipo di prodotti;
AVVERTE
La presente ordinanza è da ritenersi valida a partire dall'anno in corso e fino all'emissione di eventuale analoga ordinanza sostitutiva o modificativa;
Le spese per gli interventi di disinfestazione sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
Il comune si farà carico di intervenire nei terreni di proprietà o di pertinenza delle strada pubbliche, interessando anche l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro per quanto di rispettiva competenza;
E' fatto assoluto divieto di abbandonare i rami con i nidi di processionaria rimossi o di depositare gli stessi presso le aree di raccolta dei rifiuti, ovvero presso qualsiasi contenitore, di proprietà dell'Amministrazione, dislocato in tutto il territorio Comunale;
La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 e art. 650 del codice penale le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell’art. 7-bis D.lgs. 267 del 18.08.2000;
L’ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di €25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00); (giusto c. 1 Art. 16 L 689/1981);
DEMANDA
L’ufficio di Polizia Municipale e all’ASP (Dipartimento Prevenzione competente), di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata:
Ø all’albo pretorio on line per 90 giorni consecutivi;
Ø sul sito internet;
Ø tramite affissione nei luoghi pubblici;
Che venga trasmessa:
Ø alla Polizia Municipale Sede;
Ø al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medica della ASP di CZ;
Ø alla stazione dei Carabinieri di Simeri Crichi;
Ø alla stazione dei Carabinieri Forestali di Taaverna.
Contro questo provvedimento a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n.241, è ammesso ricorso al TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.
SELLIA Lì 14.04.2017
IL SINDACO
( Dott. Davide Zicchinella )
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